IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, secondo cui le funzioni amministrative statali in materia di spettacolo, attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono esercitate attraverso l'istituzione di apposito Dipartimento; Visto l'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta i decreti organizzativi occorrenti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative statali di cui all'art. 2 dello stesso decreto-legge, nella materia dello spettacolo, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400; Decreta: Art. 1. Istituzione e funzioni del Dipartimento dello spettacolo 1. Fino all'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento dello spettacolo. Il Dipartimento opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'autorita' delegata ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Il Dipartimento provvede: a) alla cura delle relazioni internazionali in materia di spettacolo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con particolare riguardo alla partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie del settore e all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Cura la stipula degli accordi di cooproduzione cinematografica; b) alle attivita' preparatorie, istruttorie e propositive per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle attivita' delle regioni; c) alla raccolta ed elaborazione di dati sullo spettacolo, anche attraverso sistemi informatici computerizzati; d) all'accertamento e al controllo sui requisiti per fruire dei benefici previsti dalle leggi di sostegno dello spettacolo nonche' alla vigilanza sugli enti operanti nel settore; e) all'esercizio delle funzioni di sostegno, promozione e vigilanza delle attivita' di spettacolo in Italia e all'estero ed alla gestione del Fondo unico dello spettacolo, salvo quanto previsto all'art. 1, commi 3 e 5, del decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80.