IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 febbraio 1994,  n.  80,  secondo
cui  le  funzioni  amministrative  statali  in materia di spettacolo,
attribuite  alla  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri,   sono
esercitate attraverso l'istituzione di apposito Dipartimento;
  Visto  l'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge 2 febbraio 1994,
n. 80, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta  i
decreti  organizzativi  occorrenti ad assicurare lo svolgimento delle
funzioni amministrative  statali  di  cui  all'art.  2  dello  stesso
decreto-legge, nella materia dello spettacolo, ai sensi dell'art. 21,
comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;
                              Decreta:
                               Art. 1.
      Istituzione e funzioni del Dipartimento dello spettacolo
  1.  Fino  all'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' istituito, nell'ambito della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  il  Dipartimento  dello spettacolo. Il
Dipartimento  opera  alle  dirette  dipendenze  del  Presidente   del
Consiglio  dei  Ministri  o  dell'autorita'  delegata  ai sensi degli
articoli 9, 10 e 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  2. Il Dipartimento provvede:
    a)  alla  cura  delle  relazioni  internazionali  in  materia  di
spettacolo,  fatte  salve  le  competenze  del Ministero degli affari
esteri di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  5  gennaio
1967, n. 18, con particolare riguardo alla partecipazione dell'Italia
alla   elaborazione   delle   politiche  comunitarie  del  settore  e
all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi
comprese le  sentenze  della  Corte  di  giustizia,  fatte  salve  le
competenze   del   Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie.  Cura  la  stipula  degli   accordi   di   cooproduzione
cinematografica;
    b)  alle  attivita'  preparatorie,  istruttorie e propositive per
l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti
delle attivita' delle regioni;
    c) alla raccolta ed elaborazione di dati sullo spettacolo,  anche
attraverso sistemi informatici computerizzati;
    d)  all'accertamento  e al controllo sui requisiti per fruire dei
benefici previsti dalle leggi di sostegno  dello  spettacolo  nonche'
alla vigilanza sugli enti operanti nel settore;
    e)   all'esercizio  delle  funzioni  di  sostegno,  promozione  e
vigilanza delle attivita' di spettacolo in  Italia  e  all'estero  ed
alla gestione del Fondo unico dello spettacolo, salvo quanto previsto
all'art. 1, commi 3 e 5, del decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80.